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gruppo comm2000 |
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| Sicurezza & Privacy ->
L'Allegato B del Codice Privacy |
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DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
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(Artt. da 33 a 36 del codice)
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Trattamenti con strumenti elettronici.
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| Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento
con strumenti elettronici: |
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Sistema di autenticazione informatica.
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| 1. |
Il
trattamento di dati personali con strumenti elettronici è
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. |
| 2. |
Le
credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l’identificazione dell’incaricato associato a
una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo
oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso
esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a
un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in
una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a una parola chiave. |
| 3. |
Ad ogni incaricato
sono assegnate o associate individualmente una o più
credenziali per l’autenticazione. |
| 4. |
Con le istruzioni
impartite agli incaricati è prescritto di adottare
le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente
riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi
in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato. |
| 5. |
La parola chiave,
quando è prevista dal sistema di autenticazione, è
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui
lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di
caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti
agevolmente riconducibili all’incaricato ed è
modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili
e di dati giudiziari la parola chiave è modificata
almeno ogni tre mesi. |
| 6. |
Il codice per l’identificazione,
laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri
incaricati, neppure in tempi diversi. |
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7.
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Le credenziali
di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate,
salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica. |
| 8. |
Le credenziali
sono disattivate anche in caso di perdita della qualità
che consente all’incaricato l’accesso ai dati
personali. |
| 9. |
Sono impartite
istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione
di trattamento. |
| 10. |
Quando l’accesso
ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale
per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive
disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità
con le quali il titolare può assicurare la disponibilità
di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza
o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso
la custodia delle copie delle credenziali è organizzata
garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente
per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i
quali devono informare tempestivamente l’incaricato
dell’intervento effettuato. |
| 11. |
Le disposizioni
sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti
dei dati personali destinati alla diffusione. |
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|
Sistema di autorizzazione.
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| 12. |
Quando
per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione
di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione. |
| 13. |
I profili
di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente
all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso
ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. |
| 14. |
Periodicamente,
e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza
delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione. |
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|
Altre misure di sicurezza.
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| 15. |
Nell’ambito
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione. |
| 16. |
I dati
personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies
del codice penale, mediante l’attivazione di idonei
strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. |
| 17. |
Gli aggiornamenti
periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne
difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento
di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è
almeno semestrale. |
| 18. |
Sono impartite
istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio
dei dati con frequenza almeno settimanale. |
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Documento programmatico sulla sicurezza.
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| 19. |
Entro
il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di
dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso
il responsabile, se designato, un documento programmatico
sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
| 19.1 |
l’elenco dei trattamenti di dati personali; |
| 19.2 |
la
distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati; |
| 19.3 |
l’analisi
dei rischi che incombono sui dati; |
| 19.4 |
le misure
da adottare per garantire l’integrità e
la disponibilità dei dati, nonché la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità; |
| 19.5 |
la descrizione
dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione
o danneggiamento di cui al successivo punto 23; |
| 19.6 |
la previsione
di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati,
delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati.personali
più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle
modalità per aggiornarsi sulle misure minime
adottate dal titolare. La formazione è programmata
già al momento dell’ingresso in servizio,
nonché in occasione di cambiamenti di mansioni,
o di introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali; |
| 19.7 |
la descrizione
dei criteri da adottare per garantire l’adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti
di dati personali affidati, in conformità al
codice, all’esterno della struttura del titolare; |
| 19.8 |
per i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione
dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione
di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.
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Ulteriori misure in caso di trattamento
di dati sensibili o giudiziari.
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| 20. |
I
dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso
abusivo, di cui all’ art. 615-ter del codice penale,
mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici. |
| 21. |
Sono
impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia
e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti
non consentiti. |
| 22. |
I supporti rimovibili
contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono
distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati
da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli
stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute
non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. |
| 23. |
Sono adottate idonee
misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati
in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici,
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati
e non superiori a sette giorni. |
| 24. |
Gli organismi sanitari
e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità
di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al
fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati
dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità
genetica sono trattati esclusivamente all’interno di
locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti
ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi;
il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati
al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei
dati in formato elettronico è cifrato. |
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Misure di tutela e garanzia.
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| 25. |
Il
titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere
alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione
scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la
conformità alle disposizioni del presente disciplinare
tecnico. |
| 26. |
Il
titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione
o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. |
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Trattamenti senza l’ausilio di strumenti
elettronici.
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| Modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato,
e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi
da quelli elettronici: |
| 27. |
Agli
incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario
allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti
e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell’individuazione dell’ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati
può essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione. |
| 28. |
Quando
gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili
o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e
documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino
alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle
operazioni affidate. |
| 29. |
L’accesso
agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo
l’orario di chiusura, sono identificate e registrate.
Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici
per il.controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza,
le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate. |
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