|
Powered By |
|
|
|
gruppo comm2000 |
|
|
| Sicurezza & Privacy ->
Le Misure Minime di Sicurezza per
il Codice Privacy |
| L'Articolo 34 del
Testo unico sulla Privacy, definisce
le misure minime obbligatorie da adottare per il trattamento dei
dati personali attraverso l'uso di strumenti elettronici. In particolare:
|
| a)
|
autenticazione
informatica; |
| b) |
adozione
di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; |
| c) |
utilizzazione
di un sistema di autenticazione; |
| d) |
aggiornamento
periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici; |
| e) |
protezione
degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati e dei sistemi; |
| f) |
adozione
di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi; |
| g) |
tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; |
| h) |
adozione
di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. |
|
| A completamento dell'Articolo
34, è previsto un disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza (ALLEGATO
B), che chiarisce in modo dettagliato le modalità tecniche
da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato
e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici. |
|
|