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gruppo comm2000 |
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| Sicurezza
& Privacy -> Il Codice
della Privacy |
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La diffusione sempre
maggiore di Internet e dello scambio di informazioni attraverso
le reti telematiche ha aumentato la vulnerabilità dei sistemi
informativi aziendali. Le aziende sono quindi diventate più
esposte ad eventi che possono produrre la perdita di dati relativi
alla propria Privacy e a quella dei soggetti di cui trattano i
dati.
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| L'introduzione del
nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(D.Lgs. 196/2003 – di seguito chiamato Codice
Privacy), entrato in vigore dal 1 gennaio del 2004, ha portato
significativi cambiamenti, rispetto la precedente norma, nelle regole
imposte per potere eseguire trattamento di dati personali “nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali” (rif. Art. 2 - comma 1). |
| Il Codice
Privacy dispone infatti che chiunque tratta dati personali
di clienti, fornitori, dipendenti, utenti, cittadini ecc. è
tenuto ad adeguare i propri sistemi informativi e le proprie infrastrutture
aziendali a misure minime di sicurezza, indicate dalla normativa
stessa, che impediscano la perdita anche accidentale dei dati, nonché
l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme degli stessi. |
| La nuova normativa prevede inoltre,
la definizione di un organigramma aziendale privacy con nomina eseguita
per iscritto di responsabili, incaricati, preposti alla custodia
delle password e l’evidenza dei trattamenti di dati eseguiti
in outsourcing. |
| Resta in vigore l'obbligo
dell'informativa e, per alcuni trattamenti, l’obbligo di richiedere
il consenso esplicito e libero agli interessati sulla possibilità
di eseguire il trattamento stesso. |
| All'art. 34 – g)
del nuovo Codice Privacy, per
i titolari di trattamento di dati sensibili, viene resa obbligatoria
la "tenuta di un aggiornato Documento
Programmatico sulla Sicurezza", di cui se ne descrive
i contenuti nell’Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia
di misure minime di sicurezza – punti da 19 a 24). |
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